Multa a disabile in Ztl e corsia preferenziale: è valida?

2022-10-26 12:39:51 By : Ms. Pam Sheng

Illegittimo l’obbligo di comunicazione preventiva della targa al Comune in cui si transita: basta essere in possesso del contrassegno invalidi.

Non si può multare una persona disabile che transita su una corsia preferenziale, o in una zona a traffico limitato, senza aver comunicato preventivamente al Comune la targa del veicolo utilizzato per il suo trasporto: è questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con una nuova ordinanza [1], ha annullato tutti i verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dalla Polizia locale.

Così la Suprema Corte – che ha ribadito per l’ennesima volta questo concetto – ha dato una risposta pienamente negativa al nostro quesito: la multa a disabile su corsia preferenziale è valida? No, perché il Comune non può limitare il diritto di libera circolazione del disabile sull’intero territorio nazionale. Si tratta di persone che hanno già difficoltà di movimento e non possono essere ulteriormente ostacolate da ordinanze comunali che stabiliscono obblighi a loro carico non previsti dalla legge, come quello di comunicare la targa del veicolo prima dell’ingresso in Ztl o del transito sulle corsie preferenziali. L’essenziale è che siano in possesso del contrassegno invalidi, che può essere utilizzato dovunque, su tutte le strade italiane.

Nel caso esaminato e deciso dai giudici di piazza Cavour, l’interessato aveva ricevuto ben 14 verbali di contravvenzione per aver percorso in varie occasioni le corsie preferenziali della città usando l’autovettura della moglie, ma senza comunicare prima al Comune la targa del mezzo. L’Ente locale si è difeso in giudizio sostenendo che proprio l’assenza della targa nella banca dati aveva impedito il riconoscimento automatico del veicolo come autorizzato al transito nelle corsie preferenziali ed in Ztl. Ma questa tesi non ha convinto gli Ermellini: i giudici di piazza Cavour hanno obiettato che «l’autorizzazione alla circolazione dei disabili nelle zone a traffico veicolare limitato o riservate ai mezzi di trasporto pubblico, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi”, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale».

Perciò il diritto del disabile a entrare con il veicolo nelle zone a traffico limitato (le famose Ztl) o ad utilizzare le corsie preferenziali non può essere limitato per esigenze di controllo automatizzato degli accessi da parte degli Enti locali  e delle loro Polizie municipali. La nuova ordinanza riproduce quasi pedissequamente una recente pronuncia di analogo tenore della Cassazione [2], di cui ti abbiamo parlato nell’articolo “Multa Ztl per non aver comunicato la targa al Comune“. Quindi, l’orientamento giurisprudenziale è ormai definitivamente consolidato.

La Cassazione sottolinea che il contrassegno invalidi – il documento che permette ai titolari di circolare e sostare all’interno delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane – «è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale».

In sostanza, tocca sempre al Comune rimediare alle proprie carenze e disfunzioni organizzative; e se ciò per qualsiasi motivo non avviene, questo non può andare a discapito dei cittadini disabili, che hanno sempre diritto al transito nelle zone riservate, purché – come ricorda l’ordinanza della Cassazione – siano in possesso dell’apposito contrassegno invalidi, che è personale e non legato al mezzo di trasporto utilizzato.

Pertanto, chi è munito del contrassegno disabili può circolare in tutte le Ztl d’Italia: la sua validità è estesa al di fuori del Comune che ha rilasciato il tagliando. L’unica condizione richiesta è quella di esporre il pass sul cruscotto del veicolo utilizzato, o comunque nella parte anteriore dell’autovettura, in modo da risultare sempre visibile ai vigili o alle telecamere automatiche di rilevamento dei passaggi [2]. In questo modo, il titolare del permesso è autorizzato a transitare, in qualsiasi Comune italiano, nelle zone a traffico limitato (Ztl), nelle zone a traffico controllato (Ztc), nelle aree pedonali urbane (Apu) e sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico.

Ricordiamo, infine, che il nuovo contrassegno unico disabili europeo (Cude), introdotto nel 2021, proprio per evitare inconvenienti e multe illegittime, prevede l’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatizzata, destinata a contenere i dati dei soggetti autorizzati e dei veicoli utilizzati per i loro spostamenti; i Comuni potranno consultarla prima di elevare i verbali di accertamento delle infrazioni per abusivo transito in Ztl o nelle corsie riservate, evitando multe illegittime, e i conseguenti disagi ai cittadini costretti a presentare ricorsi per farle annullare.

A tal proposito la Cassazione, nelle recenti pronunce che abbiamo esaminato, dopo aver ribadito che «non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale», ha suggerito ai Comuni di approntare «meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza)» ed anche, ove possibile, di «attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi».

Intanto, come abbiamo visto, le multe elevate ai disabili in attesa della completa introduzione del nuovo sistema Cude sono destinate ad essere annullate. Per altre informazioni di approfondimento leggi “Accesso disabili in Ztl: la targa va comunicata prima?” e “Multa Ztl con disabile a bordo: va pagata?” tenendo presente che quanto detto riguardo alle Ztl vale anche per il transito dei veicoli che trasportano disabili con autovetture private nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici.

[2] Cass. ord. n. 24015 del o3.o8.2022.

[3] Artt. 11 e 12 D.P.R. n. 503/1996.

Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28144

Presidente D’Ascola – Relatore Poletti

Con tale ordinanza, il Comune di (omissis) aveva infatti provveduto ad individuare le categorie alle quali consentire l’accesso alla circolazione nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico transito e nelle ZTL, subordinando l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide all’obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo. Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito.

Nel caso di specie, la comunicazione de qua non era avvenuta, nè l’interessato aveva fornito prova delle richieste di cambio targa o dell’impossibilità di effettuare la necessaria comunicazione.

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ritenendo che la sentenza impugnata abbia contraddittoriamente affermato che la persona affetta da disabilità può accedere alle corsie preferenziali e alle aree riservate “senza specifica autorizzazione formale”, da un lato, ponendo però, dall’altro lato, in capo alla stessa, l’obbligo di preventiva comunicazione della targa.

Questo obbligo previsto dall’ordinanza sindacale del Comune di (omissis), ritenuta arbitraria e contra legem, è stato invece considerato legittimo dal giudice dell’appello, che lo ha ritenuto una mera modalità informativa, atta a non ledere il diritto alla circolazione della persona affetta da disabilità e a perseguire finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la mancata ammissione di un mezzo istruttorio e/o la svalutazione del suo valore probatorio, che si sarebbe tradotta in un vizio di motivazione della sentenza. A loro dire, il giudice di secondo grado avrebbe posto in capo ai ricorrenti l’onere di dimostrare che il mancato caricamento del cambio targa fosse dipeso da problemi tecnici del sistema, senza ammettere le prove richieste e valutare la documentazione prodotta.

I ricorrenti deducono in particolare che se il giudice di seconde cure avesse ammesso il richiesto ordine di esibizione verso il Comune di (omissis), avrebbe potuto evincere lacune e carenze nelle sequenze degli inserimenti dei numeri di targa, a conferma del cattivo o mancato funzionamento del sistema. Per questa ragione tale materiale probatorio presentava il carattere della “decisività”.

3.- Il primo motivo, da ricondurre – in assenza della specifica indicazione del vizio elencato dall’art. 360 c.p.c., – alla violazione di legge, è fondato e va accolto.

La sentenza censurata è effettivamente incorsa nella inosservanza delle norme denunciate, che prevedono il diritto dei detentori dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide alla circolazione e alla sosta del veicolo al loro specifico servizio anche quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta e, specificamente, nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane”.

Questa Corte, già con il proprio precedente n. 719/2008 (propriamente richiamato dal primo Giudice e dal ricorrente) ha qualificato il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato come diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone.

Il principio, affermato con riguardo alla previa comunicazione da parte del disabile del possesso del “contrassegno invalidi” ad ente territoriale diverso da quello di rilascio, può essere applicato anche al caso in esame, nel quale lo stesso ente di rilascio ha introdotto un onere non previsto dalla legge in capo alla persona trasportata: quello di comunicare in via telefonica o accedendo al portale la targa diversa da quella del veicolo “master”, originariamente registrato (secondo il contro ricorrente tale comunicazione è atta a consentire all’amministrazione un presidio della corretta circolazione stradale all’interno dei centri abitati).

Erra dunque il Tribunale quando afferma che quanto statuito da Cass. n. 719/2008 non sarebbe applicabile al caso de quo, “nel quale non si controverte in ordine al diritto di accesso nelle aree riservate di altro territorio comunale, ma dell’esercizio di quel diritto secondo le modalità stabilite nelle ordinanze comunali”.

Si tratta invece, in entrambi i casi, di limiti posti dalle ordinanze comunali all’esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie, consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile (nel primo caso, di essere in possesso del “contrassegno invalidi” rilasciato da altro Comune, quando il contrassegno – ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, – ha già per legge validità sul territorio nazionale; nel secondo, di essere trasportato con un’autovettura, munita del contrassegno, diversa da quella registrata).

Su questa linea si è posto anche un altro precedente di questa Corte, che ha escluso conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno di invalidità pure rispetto alla mancata osservanza dell’obbligo di comunicare l’accesso alla ZTL nelle 48 ore successive dal transito, come previsto dalle disposizioni comunali, in quanto tale comportamento “non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso D.P.R. n. 503 del 1996, ex art. 11” (Cass. n. 21320/2017).

Due recenti ordinanze di questa stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022, che si è peraltro occupata della legittimità della stessa ordinanza sindacale adottata dal Comune di (omissis), qui in esame) hanno ribadito che l’autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del “contrassegno invalidi”, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale. La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 14.

La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una “modalità informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone – finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto.

L’esigenza del Comune di conoscere tempestivamente l’uso da parte di un disabile di un veicolo diverso da quello proprio o preventivamente abilitato risponde alla finalità di evitare l’adozione di provvedimenti sanzionatori che sarebbero successivamente opponibili da parte dei disabili.

In proposito va rilevato che il proprietario di un’autovettura – non disabile nè autorizzato al trasporto disabili con quel mezzo – che la ceda in uso a un disabile si espone agli accertamenti effettuati con strumenti di videosorveglianza e rimane gravato, qualora sia raggiunto da provvedimento sanzionatorio, dell’onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile. La disposizione comunale risulta quindi per questo aspetto favorevole ad un corretto rapporto tra l’amministrazione e la categoria dei soggetti abilitati. Tuttavia, come detto, non legittima l’introduzione di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziché all’uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata.

4.- Il secondo motivo resta assorbito, apparendo superfluo discutere, alla luce di quanto affermato, se il sistema di inserimento preventivo della targa diversa da quella del veicolo “master” rendesse o meno difficoltosa la comunicazione all’ufficio preposto.

5.- In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento del secondo motivo.

Da questo consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con il rinvio della causa al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei rilievi esposti e uniformarsi al principio di diritto sopra illustrato e dovrà comunque accertare se il disabile si trovasse effettivamente alla guida o trasportato sul veicolo del quale non era stata comunicata preventivamente la targa all’ente comunale, per verificare il regolare accesso nelle aree riservate o inibite al pubblico transito nel rispetto delle prescrizioni dettate dal codice della strada e scongiurare possibili abusi dell’utilizzo del pass invalidi in tali zone.

Provvederà inoltre a regolare le spese del presente giudizio.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

È una giustissima sentenza per chi, in effetti è invalido; peccato, però, che ci sono i soliti furbetti che usano impropriamente il tagliando sia come falsi invalidi che lo sfruttano anche quando il disabile non c’è.

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